Lo so: dovevamo pensarci prima; ma siamo italiani, le cose ci piace farle sempre all'ultimo momento. Fortunamente la creatività e lo spirito di iniziativa che ci contraddistinguono fanno sì che spesso le cose vadano per il meglio. E' anche vero che essere al corrente di tutto non è possibile, tanto più quando l'argomento non è propriamente collegato al proprio lavoro quotidiano.
Sto parlando delle recenti modifiche che sono state introdotte circa l'applicazione dell'IVA.
Ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 23/12/2010, si introduce l'applicazione del meccanismo del REVERSE CHARGE alla vendita di telefoni cellulari (e dispositivi equivalenti), microprocessori e unità centrali di elaborazione (PRIMA dell'installazione in prodotti destinati al consumatore finale) in tutte le fasi precedenti la vendita al dettaglio (ovvero all'utilizzatore finale, soggetto passivo di imposta).
In base a tale meccanismo, si profilano due casi:
1) vendita all'ingrosso:
il cedente emetterà fattura in cui tali prodotti saranno addebitati con IVA 0%. Il cessionario avrà l'obbligo di vendere calcolando l'opportuna aliquota IVA, che poi andrà a versare.
2) vendita al consumatore finale (sia esso consumatore, azienda o rivenditore che acquista per uso interno):
il cedente emette fattura con addebito IVA, che poi verserà come di consueto.
Sono inoltre escluse le cessioni dei beni effettuate a contribuenti minimi. Questi acquistano e rivendono come al solito, senza variazioni.
Vorrei far notare un altro particolare: le CPU reintrano nel meccanismo del reverse charge finché non vengano vendute all'utilizzatore finale e finché non vengano installate in prodotti ad esso destinati; quindi se il grossista vende un computer assemblato, la CPU verrà fatturato con la solita aliquota IVA anche se dettagliata nel corpo della fattura (deve però essere evidente che fa parte di un corpo unico).
Per approfondimenti (dal sito dell'Agenzia delle Entrate):
CIRCOLARE 59/E del 23/12/2010: http://tinyurl.com/6klyqny
RISOLUZIONE N. 36/E del 31/03/2011: http://tinyurl.com/5shmgph